Su mandato del Consiglio federale e su raccomandazione di perizie internazionali, il Consiglio dei PF e le istituzioni del Settore dei PF stanno riesaminando l’attuale struttura del Settore dei PF. L’obiettivo prioritario è quello di preparare meglio la Svizzera alle sfide future. Sono attualmente in fase di elaborazione tre opzioni per il futuro.
Gian-Andri Casutt
Responsabile del servizio comunicazione
+41 58 856 86 06
Consiglio dei PF
Häldeliweg 15
8092 Zurigo
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L’articolo 27 dell’Ordinanza sugli appalti pubblici stabilisce che i committenti che sottostanno al diritto federale in materia di appalti pubblici sono tenuti a pubblicare una volta all’anno in forma elettronica le commesse pubbliche di importo uguale o superiore a 50 000 franchi. In coordinamento con gli altri committenti a livello della Confederazione, il Consiglio dei ...
L’articolo 27 dell’Ordinanza sugli appalti pubblici stabilisce che i committenti che sottostanno al diritto federale in materia di appalti pubblici sono tenuti a pubblicare una volta all’anno in forma elettronica le commesse pubbliche di importo uguale o superiore a 50 000 franchi.
L’articolo 27 dell’Ordinanza sugli appalti pubblici stabilisce che i committenti che sottostanno al diritto federale in materia di appalti pubblici sono tenuti a pubblicare una volta all’anno in forma elettronica le commesse pubbliche di importo uguale o superiore a 50 000 franchi.